Le deleghe nelle assemblee di condominio
Roma, 21-06-2016
                    
                    La riforma del condominio ha riscritto le norme per la 
partecipazione all'assemblea per delega. La novità principale è quella 
che vieta di delegare l'amministratore, per qualunque tipo di assemblea.
 Previsto anche un tetto alle deleghe per condomini con più di 20 
proprietari.
Le regole stabilite dalla legge 
In base 
alla legge, ossia come prevede l'articolo 67 delle norme di attuazione 
del codice civile, ciascun proprietario può intervenire in assemblea 
"direttamente o tramite un proprio rappresentante", senza differenza 
alcuna tra assemblea ordinaria o straordinaria. Se un condomino delega 
un'altra persona, quindi, è esattamente come se fosse presente, e di 
fatti, nel verbale, viene indicata la "presenza per delega." La legge 
non pone, poi, alcun tipo di limite per quel che riguarda le persone che
 possono essere delegate a partecipare, che quindi possono essere anche 
estranee al condominio. Con la riforma è invece previsto un limite al 
numero massimo di deleghe per singola persona nel caso dei condomini con
 più di 20 proprietari. In questa situazione, infatti, ciascun delegato 
non può rappresentare più di un quinto dei condomini e non più di 200 
millesimi. La riforma, poi, ha vietato di delegare l'amministratore per 
qualunque tipologia di assemblea. Un divieto che non ammette eccezioni. 
Quindi anche se l'amministratore è un condomino in ogni caso non potrà 
avere alcuna delega.
La delega valida per numero di votanti e per importo dei millesimi 
Poiché
 il delegato rappresenta a tutti gli effetti la persona da cui ha 
ricevuto la delega, in caso di più deleghe occorre considerare presenti i
 vari condomini che le hanno rilasciate, sia per quel che riguarda i 
millesimi che per il numero dei presenti. Un delegato, infatti, può 
essere presente anche per conto di più condomini, senza alcuna 
irregolarità. Così anche per un condominio con molti proprietari, un 
solo condomino delegato da molti altri, può del tutto legalmente 
rappresentare la maggioranza, dato che anche in presenza di tante 
deleghe e poche persone sono rispettati i requisiti della doppia 
maggioranza (presenti e millesimi) richiesti dal codice per la validità 
delle delibere.
Una sola delega anche in caso di comproprietà 
Non
 possono essere, invece, delegate più persone da parte di più 
comproprietari dello stesso immobile, ad esempio marito e moglie, anche 
se hanno tra loro pareri diversi. Infatti anche in caso di comproprietà 
il voto espresso in assemblea, e pari all'intero ammontare dei millesimi
 dell'appartamento in questione, non può essere che uno solo. Se non c'è
 accordo e ci sono più deleghe date dai comproprietari a persone 
diverse, la legge obbliga all'estrazione a sorte. Lo prevede l'art. 67 
delle norme di attuazione del codice civile precisando che "Qualora un 
piano o porzione di piano dell'edificio appartenga in proprietà indivisa
 a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante designato 
dai comproprietari interessati”.
Una delega per ogni assemblea 
Inoltre
 occorre tener presente che non è possibile rilasciare una delega una 
volta per tutte, ma questa deve deve risultare in calce alla singola 
convocazione e deve essere consegnata al presidente dell'assemblea 
perché la possa insieme a verbale. Per la regolarità dell'assemblea, 
infatti, è obbligatorio che tutti i condomini ricevano l'ordine del 
giorno della convocazione altrimenti le relative delibere sono 
impugnabili. Anche chi dà la delega deve dimostrare di essere al 
corrente degli argomenti in discussione. E' valida anche la delega 
orale, ma il delegato deve comunque far registrare la presenza del 
delegante al momento in cui viene dichiarata aperta l'assembla e 
compilato l'elenco delle presenze.
I rapporti tra delegante e delegato 
Quanto
 ad eventuali contestazioni, possibili, ad esempio, quando la delega non
 è scritta, come chiarito dalla Cassazione 10 anni fa, "in difetto di 
norme particolari, i rapporti tra il rappresentato ed il rappresentante 
sono disciplinati dalle regole del mandato con la conseguenza che solo 
il condomino delegante è legittimato a far valere gli eventuali vizi 
della delega (Cassazione civ. n. 3952/94) e non gli altri condomini 
estranei a tale rapporto" (Cass. civ. n. 8116/99). Quindi il voto del 
delegato è sempre valido e in caso di contestazioni sul suo operato 
l'unico che può aver qualcosa da ridire è colui che ha dato la delega, 
ove non fosse stata rispettata la sua volontà, mentre in nessun caso 
potrebbero contestare il voto gli altri condomini. Si può chiedere di 
esprimere il voto a favore o contro solo su alcuni punti, astenendosi su
 altri.
Possibile il voto per delega anche in conflitto di interessi 
E
 questo principio è valido anche quando si registra un conflitto di 
interessi, ossia quando un condomino vuol far assegnare i lavori di 
ristrutturazione condominiale alla propria ditta. In questo caso il 
condominio interessato non può votare per sé a favore della delibera, ma
 può farlo in rappresentanza dei condomini che gli hanno conferito la 
delega. Se l'approvazione avviene grazie al voto per delega data al 
condomino interessato, la delibera è valida, a meno che non si accerti 
"che il delegante non era a conoscenza di tale situazione, dovendosi, in
 caso contrario, presumere che il delegante, nel conferire il mandato, 
abbia valutato anche il proprio interesse - non personale ma quale 
componente della collettività - e lo abbia ritenuto conforme a quello 
portato dal delegato".
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